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HOME > Cernusco7 > 7 Luglio 2014

EDILIZIA CONVENZIONATA:
SARÀ POSSIBILE RIMUOVERE VINCOLI E LIMITI

Sarà possibile rimuovere i vincoli esistenti sull’alienabilità degli alloggi di edilizia convenzionata o sul loro canone di affitto previa stipulata di una nuova convenzione e pagamento di un corrispettivo.  

 

L’assessore all’urbanistica, Giordano Marchetti, nella seduta del consiglio comunale dello scorso 30 giugno, ha presentato un atto di indirizzo per dare uno strumento univoco agli uffici comunali e ai cittadini per comprendere vincoli e limiti all’alienabilità di alloggi, costruiti su aree in proprietà, nell’ambito di Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), noti come “edilizia convenzionata”.

Marchetti ha fatto presente che dal 1971 ad oggi si sono succedute diverse norme che hanno disciplinato la materia, creando più di un’incertezza interpretativa, anche a seguito di interpretazioni diverse date da organi dello Stato. Il segretario del nostro Comune  ha ricostruito tutti i passaggi legislativi che hanno riguardato questa materia, integrandoli poi con i pareri espressi dai ministeri e dagli organi della giustizia amministrativa.

 

L’atto di indirizzo che l’assessore ha presentato fornisce i criteri interpretativi, indica i limiti all’inalienabilità e precisa le sanzioni previste per chi non rispetterà le regole. Con la delibera approvata è stato proposto di non considerare più vigenti i divieti posti dalla legge 865 del 1971 anche per gli alloggi convenzionati, costruiti su aree in diritto di proprietà, sino al 1992.

Nell’atto di indirizzo sono state poi individuate alcune ipotesi per le quali sono state date le relative interpretazioni. Nel caso di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà: l’alienazione dell’alloggio in proprietà diventa libera, fatto salvo il caso in cui in convenzione non ci siano alcune clausole volte a limitare l’alienabilità; in questo caso sarà possibile far decadere i vincoli, ma con una nuova convenzione e pagando un corrispettivo.

Se invece si è di fronte ad una nuova convenzione per la sostituzione di quella precedente, la nuova convenzione determinerà prezzi di cessione e canoni di affitto per la parte residuale alla durata massima ora prevista dalla legge, che è di vent’anni.

Infine, per rimuovere i vincoli sul prezzo massimo di cessione e sull’ammontare dei canoni di affitto sarà necessario stipulare una nuova convenzione e pagare un corrispettivo.

 

Come è stato fatto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà -  possibilità di cui ci sono avvalse circa 700 famiglie cernuschesi, come ha reso noto l’assessore Marchetti -    sarà possibile rimuovere vincoli esistenti sull’alienabilità degli alloggi o sul loro canone di affitto previa stipulata di una nuova convenzione e pagamento di un corrispettivo. L’entità  di quest’ultimo dovrà essere determinata in un prossima delibera del consiglio comunale, ma l’assessore ha già precisato che sarà sicuramente inferiore a quello applicato per la trasformazioni del diritto di superficie.

 

Cernusco sul Naviglio, 7 luglio 2014  

 

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